Concernente disposizioni per il personale delle ferrovie dello Stato e per modificazioni di tariffe
Art. 25
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Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, sentiti il Consiglio di amministrazione delle ferrovie ed il Consiglio di Stato, sara' provveduto a coordinare in un unico testo unico le disposizioni della presente legge in materia di pensioni con quelle delle leggi precedenti.
Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
