Art. 26
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[1]Le disposizioni della presente legge saranno coordinate in testo unico con quelle di tutte le altre leggi emanate per le ferrovie dello Stato dall'anno 1905 in poi, che saranno ancora in vigore alla data di pubblicazione del testo unico, escluse quelle contemplate negli articoli 9 e 3, n. 21, del Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, e quelle della presente legge, riguardanti le pensioni.
[2]Tale testo unico, nel quale potranno introdursi tutte le modificazioni di forma occorrenti ai fini del coordinamento, sara' approvato con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, intesi il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri. Il decreto sara' poi presentato al Parlamento per la conversione in legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 23 luglio 1914.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Ciuffelli - Rubini - Rava - Cavasola- Millo.
[7]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
