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Per la riversibilita' della pensione alle vedove ed ai figli degli agenti morti in attivita' di servizio dopo il 30 giugno 1913 e dei pensionati che siano stati esonerati dal servizio con decorrenza posteriore a tale data, non e' richiesta la condizione che il matrimonio sia stato contratto prima che l'agente avesse compiuto l'eta' di 50 anni, ferme restandole altre condizioni stabilite dall'art. 15 del testo unico del 22 aprile 1909.

Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art3 · fonte del testo