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[1]Il servizio di avventizio prestato alle ferrovie dello Stato puo' essere riscattato, agli effetti della pensione, con le norme contenute nell'art. 37 del testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, purche' risultino, da attendibili documenti, il tempo e le condizioni del servizio medesimo.

[2]Per i riscatti di servizio militare che saranno concessi all'attuazione della presente legge in poi, l'onere della riserva matematica, corrispondente all'aumento ed all'anticipazione della pensione, e' ripartito fra il fondo pensioni e l'agente nella misura rispettiva del 62 e del 38 per cento. Per quelli in corso di pagamento si continua la ritenuta stabilita all'atto del riscatto fino al saldo del debito.

[3]Agli agenti in servizio alla data del 30 giugno 1913, od assunti successivamente fino all'attuazione della presente legge, i quali abbiano effettuato riscatti di servizio militare, verra' rimborsato, all'atto della liquidazione della pensione, a carico del fondo pensioni, l'importo corrispondente al 62 per cento delle somme all'uopo versate senza interessi.

Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art4 · fonte del testo