Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1902 al 16 dicembre 2009. 108 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il licenziamento, durante il periodo di prova, deve essere deliberato nei modi e forme stabiliti nell'articolo precedente, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio con deliberazione motivata.
tolto: Trascorso il periodo quadriennale di esperimento, il Comune od il Consorzio non puo' licenziare il proprio segretario se non per motivi che siano stati a cura del Sindaco contestati in iscritto al segretario stesso, con invito a presentare, pure in iscritto, nel termine di giorni otto, le sue difese.
tolto: La relativa deliberazione motivata dovra' essere presa dal Consiglio, o dalla rappresentanza del Consorzio, con l'intervento almeno dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune o dei membri componenti l'assemblea consorziale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-05-07;144~art4 · fonte del testo
RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.