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[1]Il licenziamento, durante il periodo di prova, deve essere deliberato nei modi e forme stabiliti nell'articolo precedente, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio con deliberazione motivata.
[2]Trascorso il periodo quadriennale di esperimento, il Comune od il Consorzio non puo' licenziare il proprio segretario se non per motivi che siano stati a cura del Sindaco contestati in iscritto al segretario stesso, con invito a presentare, pure in iscritto, nel termine di giorni otto, le sue difese.
[3]La relativa deliberazione motivata dovra' essere presa dal Consiglio, o dalla rappresentanza del Consorzio, con l'intervento almeno dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune o dei membri componenti l'assemblea consorziale.
Testo in vigore dal 19 maggio 1902 al 16 dicembre 2009
