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[1]Contro le deliberazioni di licenziamento di cui all'alinea 3° dell'articolo precedente, e' ammesso ricorso, in via contenziosa, alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa alla IV Sezione del Consiglio di Stato, che pronunzia anche in merito.
[2]Finche' non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso in via contenziosa, o non sieno decorsi i termini per proporlo, non puo' essere nominato un nuovo segretario che in via provvisoria.
Testo in vigore dal 19 maggio 1902 al 16 dicembre 2009
