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Il Governo del Re e' autorizzato a raccogliere e coordinare in testo unico, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti e il Consiglio di Stato, le disposizioni contenute nelle varie leggi generali e speciali riguardanti l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, degli Istituti di previdenza e delle altre gestioni affidate alla Cassa medesima, nonche' le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-12-11;855~art1 · fonte del testo