Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008. 130 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il titolo legale a possedere, necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi ordinari fatti nella Cassa dei depositi e prestiti, consiste in un decreto pronunziato in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo in cui la successione si e' aperta.
tolto: Per le successioni aperte all'estero, tale decreto sara' pronunziato, parimente in Camera di consiglio, dalla Corte d'appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio presso il quale trovasi iscritto il deposito.
tolto: Quando si tratti pero' di somma non superiore a lire 2,000, la successione puo' giustificarsi nei modi stabiliti dal regolamento sulla contabilita' generale dello Stato. Se la somma non supera L. 200, basta la presentazione dell'atto di morte e dell'atto giudiziale di notorieta'; e se non supera L. 100, l'atto di notorieta' puo' essere ricevuto dal sindaco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-12-11;855~art8 · fonte del testo