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Le trasformazioni dei mutui della Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 17 della legge (testo unico) 5 settembre 1907, n. 751, possono essere consentite anche pei mutui concessi nell'anno 1906 ai Comuni, alle Provincie ed ai loro Consorzi, ai Consorzi di scolo, di bonificazione, d'irrigazione, di derivazione ed uso di acqua per scopo industriale ed ai Consorzi per opere idrauliche.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008
