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Per i mutui da assumersi dai Comuni, ai termini dell'art. 6 della legge (testo unico) 5 settembre 1907, n. 751, la garanzia puo' essere data con delegazioni sui proventi del dazio consumo, anche quando l'aliquota della sovraimposta nel comune richiedente non raggiunga quella media dei comuni del Regno, purche' sia in misura uguale o superiore al limite legale; ferme rimanendo le altre condizioni stabilite dall'art. 6 della citata legge.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008
