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[1]Il cumulo dei servizi di cui all'art. 32 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni degli insegnanti elementari, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 97, e' ammesso anche quando il pensionando cessi dal servizio attivo alla dipendenza dello Stato in una delle qualita' specificate nell'articolo stesso, e per la liquidazione delle pensioni o delle indennita' saranno applicate le disposizioni del predetto testo unico delle leggi sul Monte.
[2]Avra' pero' facolta' di richiedere la liquidazione a norma delle leggi sugli impiegati civili, per tutta la durata del servizio, compreso quello prestato, sia ai Comuni che allo Stato, nella qualita' di sotto maestro, incaricato, supplente, assistente e in soprannumero, il pensionando che si trovi alle dipendenze dello Stato.
[3]Sono salvi in ogni caso i maggiori diritti derivanti all'impiegato, alla sua vedova ed agli orfani dai regolamenti e dalle concessioni degli enti presso i quali ha prestato servizio.
[4]Il rimborso all'ente liquidatore, da parte degli altri interessati, sara' fatto nei modi indicati dalle leggi e dai regolamenti sul Monte pensioni degli insegnanti elementari.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008
