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[1]La facolta' di cui all'art. 7 della legge 19 maggio 1907, n. 270, di estendere agli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza le disposizioni della legge 6 marzo 1904, n. 88, istitutiva della Cassa di previdenza e di pensioni per i segretari ed altri impiegati comunali, e' ripristinata ed estesa al 30 giugno 1911.

[2]I contributi personali non pagati dagli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere versati, con i relativi interessi composti al saggio legale, in rate annuali nel settennio 1911-917.

[3]La facolta' di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, prorogata con le leggi 20 giugno 1905, n. 333, 22 aprile 1906, n. 144 e 28 aprile 1907, n. 220, e' ripristinata ed estesa al 30 giugno 1911.

[4]I contributi personali non pagati dai segretari e dagli altri impiegati comunali possono essere versati, con i rispettivi interessi composti al saggio legale, in rate annuali nel triennio 1911-913.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1910-12-11;855~art13 · fonte del testo