Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Le riduzioni delle pensioni dei medici condotti, di cui all'art. 28 della legge 14 luglio 1898, n. 335, sono soppresse agli effetti del disposto degli articoli 1° (nn. 16 e 17) e 5 della legge 2 dicembre 1909, n. 744, con decorrenza dal 1° gennaio 1909.

[2]Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' iscritta per un decennio dal 1° luglio 1910, in un capitolo speciale «Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari» l'annua somma di L. 250,000, per sopperire all'onore derivante alla Cassa medesima da quanto e' disposto nel comma precedente.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-12-11;855~art15 · fonte del testo