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[1]I depositi prescritti dalla legge, da regolamento o in qualunque caso dall'autorita' giudiziaria o dall'autorita' amministrativa e quelli che la legge ammette affine di ottenere un effetto giuridico determinato, i quali, in forza dell'art. 8 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, debbono, salve speciali eccezioni previste da leggi e regolamenti, farsi nella Cassa dei depositi e prestiti, saranno eseguiti e mantenuti tassativamente nelle condizioni in cui sono ordinati dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle autorita' competenti.

[2]La conversione dei depositi di numerario in depositi di titoli e quella di depositi di titoli in depositi di numerario o di titoli di altra specie, e la sostituzione di depositi agli stessi effetti, sono ammesse, quando la legge o il regolamento non prescriva tassativamente la natura del deposito, sopra disposizioni dell'autorita' competente, oppure, quando non sia necessario l'intervento dell'autorita', sopra consenso di tutti gli interessati. A richiesta degli interessati, la Cassa dei depositi e prestiti provvedera' all'esecuzione dell'operazione.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-12-11;855~art2 · fonte del testo