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[1]Agli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio e dell'art. 55 del regolamento per l'esecuzione del Codice stesso, approvato con R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139 (serie 3ª), sono equiparati ai titoli del debito consolidato i titoli di rendita redimibile emessi o da emettere, in conformita' delle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228.
[2]Con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, potra' autorizzarsi di volta in volta l'impiego in altri titoli di Stato, non appartenenti al debito consolidato, delle somme da depositarsi agli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008
