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Il fondo di riserva della gestione propria della Cassa depositi e prestiti e quelli della gestione delle Casse postali di risparmio e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, possono essere impiegati, oltreche' nei modi stabiliti dalle leggi in vigore, anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-12-11;855~art4 · fonte del testo