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[1]Agli effetti dell'art. 7 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, la Cassa depositi e prestiti, gia' autorizzata coll'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 364, a tenere in titoli al portatore tanta rendita di quella appartenente al fondo di riserva delle Casse postali di risparmio quanta e' necessaria per il funzionamento del servizio riguardante l'impiego in rendita dei depositi del risparmio, cedera' giornalmente ai depositanti stessi, in base al prezzo medio pubblicato nella Gazzetta ufficiale del giorno precedente, la rendita consolidata da essi richiesta, prelevandola da quella predetta dal fondo di riserva, e provvedera' alla reintegrazione della medesima, mediante periodici acquisti, con le norme che saranno stabilite dal Ministero del tesoro.

[2]A modificazione dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 27 maggio 1875, e' stabilito l'obbligo di mantenere affisso negli uffici postali apposito avviso indicante il saggio d'interesse annuo dovuto ai depositanti del risparmio postale, nel suo importo netto dall'imposta di ricchezza mobile.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1910-12-11;855~art5 · fonte del testo