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[1]A decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della presente legge, la tassa annua di custodia dovuta sui depositi di valori fatti nella Cassa dei depositi e prestiti e' commisurata in ragione di una lira per ogni mille lire di capitale nominale. Le frazioni di mille lire del capitale nominale sono calcolate per intiero.

[2]Rimane ferma la disposizione speciale contenuta nell'art. 7 della legge 8 luglio 1897, n. 252.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-12-11;855~art9 · fonte del testo