Art. 1 (Approvazione)
[1]Alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento della guardia di finanza approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 40, o della legge 19 giugno 1902, n. 186 sono sostituite quelle contenute nell'annesso testo, allegato A, che forma parte integrante della presente legge.
[2]Il ruolo organico del personale della guardia di finanza e' stabilito secondo l'annesso quadro allegato B.
Testo vigente dal 1 agosto 1906
