Art. 2 (Approvazione)
[1]Il Governo del Re e' autorizzato a inscrivere nella parte ordinaria della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907:
[2]ai capitoli dei «soldi e soprassoldi per la guardia di finanza» la maggiore somma complessiva di lire 2,135,992.50;
[3]al capitolo «assegni ed indennita' di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza» la maggiore somma di L. 71,220.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1906.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Massimini. A. Majorana.
[8]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo vigente dal 1 agosto 1906
