I ruoli organici del personale del Corpo della- guardia di finanza sono stabiliti in conformita' della tabella allegata alla presente legge. Il numero degli ufficiali di complemento che e' consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

Testo vigente dal 24 aprile 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-04-23;189~art11 · fonte del testo