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Gli iscritti che, antecedentemente alla presentazione sotto le armi della leva della propria classe, siansi arruolati volontari nel Corpo della guardia di finanza, sono dispensati dal servizio sotto le armi, che sarebbero tenuti a prestare nel R. esercito o nella R. armata, finche' continuano a rimanere nella guardia stessa.
Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 1 luglio 1908
