[1]Il capitale risultante dai premi di rafferma cumulati con gl'interessi sara', a cura del Consiglio d'amministrazione della massa, consegnato al creditore:

  • a)all'atto della cessazione dal servizio nel Corpo o della promozione ad ufficiale;
  • b)al compimento degli anni di servizio indicati nel primo comma dell'art. 12 quando il raffermato continui a servire nel Corpo e non stia compiendo una rafferma con premio.

[2]I premi e gl'interessi corrispondenti non possono cedersi ne' sequestrarsi, eccetto il caso di debiti verso lo Stato o verso la massa del Corpo, dipendenti dalle funzioni del raffermato, o per causa di alimenti dovuti a termini di legge.

Testo vigente dal 1 agosto 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art14 · fonte del testo

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