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[1]Le mancanze disciplinari dei sottufficiali, di cui all'art. 5 sono punite:
[2]1° col rimprovero;
[3]2° con la sospensione dal soldo da tre a quindici giorni;
[4]3° con l'espulsione accompagnata o no dalla perdita dei diritti a pensione.
[5]Pel soldo del sospeso sono applicabili le norme contenute nel penultimo comma dell'articolo precedente, relative al soldo dell'arrestato in sala di disciplina, che non presta servizio.
Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 1 luglio 1908
