Per la reggenza degli uffici doganali di ultima classe e pei servizi interni nelle dogane, si potra' mantenere, nei limiti della forza organica del Corpo della guardia di finanza, un contingente speciale costituito di sottufficiali non piu' adatti al servizio attivo; purche' possiedano l'attitudine e gli altri requisiti da determinarsi con regolamento.
Testo vigente dal 1 agosto 1906
