[1]((Gl'individui appartenenti al corpo della R. guardia di finanza sono sottoposti, anche in tempo di pace, alla giurisdizione militare per qualunque reato preveduto dal Codice penale militare.
[2]La disposizione dell'art. 122 del Codice anzidetto e' estesa anche alla R. guardia di finanza.
[3]Sono applicabili al corpo stesso il regolamento di disciplina militare, le leggi sugli ufficiali in congedo, quelle sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito con le altre leggi in esse richiamate, nonche' i regolamenti relativi, con le modificazioni che lo speciale ordinamento del corpo rende necessarie e che saranno approvate con R. decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1908, n. 427
1La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
L. 5 giugno 1913, n. 550
3La L. 5 giugno 1913, n. 550 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1913 e che l'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'esercizio finanziario 1913-914, per due terzi sul 1914-915 e per la totalita' sul 1915-916.
Testo vigente dal 8 luglio 1913
