[1]((Gl'individui appartenenti al corpo della R. guardia di finanza sono sottoposti, anche in tempo di pace, alla giurisdizione militare per qualunque reato preveduto dal Codice penale militare.

[2]La disposizione dell'art. 122 del Codice anzidetto e' estesa anche alla R. guardia di finanza.

[3]Sono applicabili al corpo stesso il regolamento di disciplina militare, le leggi sugli ufficiali in congedo, quelle sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito con le altre leggi in esse richiamate, nonche' i regolamenti relativi, con le modificazioni che lo speciale ordinamento del corpo rende necessarie e che saranno approvate con R. decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato)).

[4]1 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 luglio 1908, n. 427

1

La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

L. 5 giugno 1913, n. 550

3

La L. 5 giugno 1913, n. 550 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1913 e che l'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'esercizio finanziario 1913-914, per due terzi sul 1914-915 e per la totalita' sul 1915-916.

Testo vigente dal 8 luglio 1913

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 luglio 1913

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1908 al 8 luglio 1913. 13 parole tolte, 70 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Al personale della regiaaggiunto: Gl'individui appartenenti al corpo della R. guardia di finanza sono tolto: applicabili aggiunto: sottoposti, anche in tempo di pace, alla giurisdizione militare per qualunque reato preveduto dal Codice penale militare.

aggiunto: La disposizione dell'art. 122 del Codice anzidetto e' estesa anche alla R. guardia di finanza.

aggiunto: Sono applicabili al corpo stesso il regolamento di disciplina militare tolto: e quello sullo statoaggiunto: , le leggi sugli ufficiali in congedo, quelle sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali del tolto: regio aggiunto: R. esercito con le aggiunto: altre leggi in esse richiamate, nonche' i regolamenti relativi, con le modificazioni che lo speciale ordinamento del corpo rende necessarie e che saranno approvate con tolto: decreto reale, udito aggiunto: R. decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 giugno 1913, n. 550

    La L. 5 giugno 1913, n. 550 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1913 e che l'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'esercizio finanziario 1913-914, per due terzi sul 1914-915 e per la totalita' sul 1915-916.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art19 · fonte del testo

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