Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1906 al 20 gennaio 1911. 161 parole tolte, 49 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Gli ufficiali dellaaggiunto: Pel matrimonio degli ufficiali della R. guardia di finanza tolto: non possono contrarre matrimonio senza il permesso del ministro delle finanze.
tolto: Ai tenenti e sottotenenti il permesso non si concede, senza la prova che l'uno o l'altro degli sposi o tutti due insieme posseggano un'annua rendita libera non inferiore:
tolto: a) a L. 600 pei tenenti;
tolto: b) a L. 1000 pei sottotenenti. aggiunto: si applicano le norme stabilite pel R. esercito (arma dei carabinieri Reali).
tolto: I sottufficiali e le guardie, per contrarre matrimonio, debbono ottenere il permesso dal comando generale del Corpo e provare di possedere un'annua rendita libera non inferiore a L. 400.
tolto: La rendita, tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali e le guardie deve essere costituita di titoli del debito pubblico o di altri titoli garantiti dallo Stato, vincolati a favore della sposa e della prole nascitura.
tolto: Possono essere dispensati dall'obbligo della rendita, nei limiti e con le norme da stabilirsi con regolamento:
tolto: 1° gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie che abbiano compiuto il 40° anno di eta';
Mostra gli altri 1 capoversi cambiati
tolto: 2° i sottufficiali indicati nell'art. 5 della presente leggeaggiunto: Pel matrimonio dei sottufficiali, appuntati e guardie si applicano le disposizioni in vigore pei militari di truppa del R. esercito, con le varianti e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento.