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[1]Sono punite secondo il Codice penale per l'esercito le guardie di finanze di qualunque grado che si rendano colpevoli di fatti costituenti, a norma del Codice stesso, diserzione, rivolta, ammutinamento o insubordinazione verso superiori in grado o nel comando del Corpo; ovvero anche verso ufficiali dell'esercito o della R. marina, quando le guardie di finanza siano, per ispezioni o per altri motivi di servizio, posti alla loro dipendenza ancorche' provvisoriamente, oppure si trovino ricoverati o detenuti negli stabilimenti militari.

[2]Per l'insubordinazione, le pene stabilite dal predetto Codice si applicano con la diminuzione di uno o due gradi.

[3]La diminuzione non si applica quando la via di fatto costituisca un delitto che, a norma del Codice penale comune, importi una pena piu' grave. In tal caso il colpevole soggiace alla pena stabilita nel Codice stesso.

Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 agosto 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art26 · fonte del testo

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