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[1]((Sono punite secondo il codice penale militare le guardie di finanza di qualunque grado che si rendano colpevoli di fatti costituenti, a norma del codice stesso, diserzione, abbandono del posto, rifiuto di obbedienza, rivolta, ammutinamento e insubordinazione verso superiori in grado o nel comando.

[2]Per l'insubordinazione le pene stabilite dal predetto codice si applicano con la diminuzione di uno o due gradi. La diminuzione non si' applica quando la via di fatto costituisce un delitto che a norma del codice comune, importi una pena piu' grave; in tal caso il colpevole soggiace alla pena stabilita nel codice stesso.

[3]E' stabilito per ogni effetto, l'obbligo della reciproca subordinazione tra inferiori dell'esercito e dell'armata e della lega guardia di finanze, quando essi partecipino insieme, anche provvisoriamente, a servizi od istruzioni di qualsiasi specie o siano obbligati a convivere presso gli stessi reparti o stabilimenti militari o del corpo)).

[4]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 luglio 1908, n. 427

1

La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

Testo in vigore dal 8 agosto 1908 al 1 luglio 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1908

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 agosto 1908. 55 parole tolte, 67 parole aggiunte in 4 capoversi.

Sono punite secondo il tolto: Codice penale per l'esercito aggiunto: codice penale militare le guardie di tolto: finanze aggiunto: finanza di qualunque grado che si rendano colpevoli di fatti costituenti, a norma del tolto: Codice aggiunto: codice stesso, diserzione, aggiunto: abbandono del posto, rifiuto di obbedienza, rivolta, ammutinamento tolto: o aggiunto: e insubordinazione verso superiori in grado o nel comando tolto: del Corpo; ovvero anche verso ufficiali dell'esercito o della R. marina, quando le guardie di finanza siano, per ispezioni o per altri motivi di servizio, posti alla loro dipendenza ancorche' provvisoriamente, oppure si trovino ricoverati o detenuti negli stabilimenti militari.aggiunto: .

Per l'insubordinazionetolto: , le pene stabilite dal predetto tolto: Codice aggiunto: codice si applicano con la diminuzione di uno o due gradi.

La diminuzione non tolto: si aggiunto: si' applica quando la via di fatto tolto: costituisca aggiunto: costituisce un delitto chetolto: , a norma del tolto: Codice penale aggiunto: codice comune, importi una pena piu' gravetolto: . Inaggiunto: ; in tal caso il colpevole soggiace alla pena stabilita nel tolto: Codice stesso aggiunto: codice stesso.

aggiunto: E' stabilito per ogni effetto, l'obbligo della reciproca subordinazione tra inferiori dell'esercito e dell'armata e della lega guardia di finanze, quando essi partecipino insieme, anche provvisoriamente, a servizi od istruzioni di qualsiasi specie o siano obbligati a convivere presso gli stessi reparti o stabilimenti militari o del corpo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 luglio 1908, n. 427

    La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art26 · fonte del testo

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