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[1]((Sono punite secondo il codice penale militare le guardie di finanza di qualunque grado che si rendano colpevoli di fatti costituenti, a norma del codice stesso, diserzione, abbandono del posto, rifiuto di obbedienza, rivolta, ammutinamento e insubordinazione verso superiori in grado o nel comando.
[2]Per l'insubordinazione le pene stabilite dal predetto codice si applicano con la diminuzione di uno o due gradi. La diminuzione non si' applica quando la via di fatto costituisce un delitto che a norma del codice comune, importi una pena piu' grave; in tal caso il colpevole soggiace alla pena stabilita nel codice stesso.
[3]E' stabilito per ogni effetto, l'obbligo della reciproca subordinazione tra inferiori dell'esercito e dell'armata e della lega guardia di finanze, quando essi partecipino insieme, anche provvisoriamente, a servizi od istruzioni di qualsiasi specie o siano obbligati a convivere presso gli stessi reparti o stabilimenti militari o del corpo)).
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1908, n. 427
1La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
Testo in vigore dal 8 agosto 1908 al 1 luglio 1913
