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La guardia di finanza che, in servizio od occasione del servizio, commettera' senza autorizzazione o senza necessita', vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrera' nelle pene stabilite dagli articoli 257 e 266 del Codice penale per l'esercito.
Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 1 luglio 1913
