[1]Le guardie di finanze che commettano contrabbando o colludano con estranei per frodare la finanza, ovvero sottraggano o distraggano a danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui che lo compongono, valori o generi, di cui esse abbiano, per ragioni del loro ufficio, la custodia, l'esazione o l'amministrazione, soggiacciono alle pene stabilite nella prima parte dell'art. 188, e, secondo il valore del danno, nell'art. 207 del Codice penale per l'esercito, ferme le pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

[2]E' applicabile la pena comminata dall'art. 191 dello stesso Codice alla guardia che faccia traffico degli stessi generi o valori, o li distragga a suo profitto, anche quando non concorra il danno dell'Amministrazione, del corpo o degl'individui che lo compongono.

[3]Sono dichiarate applicabili le pene comminate dagli articoli 200 e 202 dello stesso Codice alla guardia che abbia ricevuto donativi e rimunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, ed a chi siasi lasciato corrompere, per trarre in inganno il Consiglio o la Commissione di disciplina, sia a favore, sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggere sia l'espulsione o la destituzione.

Testo vigente dal 1 agosto 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art30 · fonte del testo

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