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Quando la guardia di finanza per commettere od occultare alcuno dei reati previsti nell'articolo precedente, falsifichi registri o documenti dell'Amministrazione o del Corpo, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell'art. 179 del Codice penale per l'esercito, applicata secondo le disposizioni dell'art. 43 dello stesso Codice.
Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 1 luglio 1913
