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[1]((Pel collocamento degli ufficiali in disponibilita', in aspettativa ed in riforma; per la perdita dell'impiego e del grado; per la composizione e la procedura dei consigli di disciplina saranno osservate le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito.
[2]Allorquando pero' un ufficiale del corpo dev'essere giudicato da un consiglio di disciplina, almeno quattro membri del Consiglio sempre che sia possibile, debbono appartenere alla R. guardia di finanza.
[3]Al ministro delle finanze ed al comandante generale del corpo, sono conferite le stesse attribuzioni e facolta' dalla legge stabilite rispettivamente pel ministro della guerra e pei comandanti di corpo d'armata)).
[4]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1908, n. 427
1La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
Testo in vigore dal 8 agosto 1908 al 1 luglio 1913
