[1]((I soldi, i soprassoldi o gli altri assegni nonche' la pensione degli ufficiali e del personale di truppa sona determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

[2]Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale, accordato agli altri impiegati dello Stato.

[3]Gli ufficiali e i militari di truppa della regia guardia di finanza che raggiungono l'eta' sottoindicata pei vari gradi, cessano dal servizio e sono collocati a riposo, qualunque sia il numero degli anni di servizio da essi prestato:

[4]Colonnelli 62

[5]Tenenti colonnelli 60

[6]Maggiori 58

[7]Capitani 55

[8]Tenenti e sottotenenti 52

[9]Sottufficiali, appuntati e guardie 50

[10]Gli ufficiali, cui spetterebbe la promozione per coprire i posti gia' resisi vacanti nel grado superiore, agli effetti dei limiti d'eta', sono considerati promessi al detto grado)).

[11]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 luglio 1908, n. 427

1

La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

Testo vigente dal 8 agosto 1908

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1908

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 agosto 1908. 328 parole tolte, 99 parole aggiunte in 15 capoversi.

I tolto: gradi e i soldi pel Corpo della guardia di finanza e le pensioni degli ufficiali inferiori, sottufficiali e guardie sono aggiunto: soldi, i soprassoldi o gli altri assegni nonche' la pensione degli ufficiali e del personale di truppa sona determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

tolto: Il Governo e' autorizzato ad incorporare nella guardia di finanza, con norme speciali, in qualita' di sottufficiali o di guardie, il contingente dei macchinisti, elettricisti e fuochisti eventualmente necessari pei servizi di vigilanza finanziaria; stabilendo i ruoli relativi e gli assegni di soldo e indennita' di servizio con decreto Reale, osservate le disposizioni dell'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372.

tolto: Le pensioni di questo personale saranno in tal caso determinate in misura proporzionale a quelle stabilite pei sottufficiali e per le guardie.

tolto: Ad essi sono anche applicabili le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, e quelle del decreto legislativo 25 ottobre 1866, n. 3343.

tolto: Gli ufficiali in disponibilita' o in aspettativa rimangono soggetti ai doveri di subordinazione secondo le disposizioni della presente legge.

tolto: Il trattamento di riposo degli ufficiali superiori e' regolato dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili. Essi pero' potranno far valere il diritto al collocamentoaggiunto: Gli ufficiali e i militari di truppa della regia guardia di finanza che raggiungono l'eta' sottoindicata pei vari gradi, cessano dal servizio e sono collocati a riposo, tolto: quando abbiano raggiunto i sessant'anni di eta'. aggiunto: qualunque sia il numero degli anni di servizio da essi prestato:

aggiunto: Colonnelli 62

aggiunto: Tenenti colonnelli 60

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

aggiunto: Maggiori 58

aggiunto: Capitani 55

tolto: Il Governo ha facolta' di collocare a riposo d'autorita' gli ufficiali superiori che abbiano compiuto i sessant'anni di eta' e gli ufficiali inferiori, sottufficiali e guardie, che ne abbiano compiuti cinquanta.aggiunto: Tenenti e sottotenenti 52

aggiunto: Sottufficiali, appuntati e guardie 50

tolto: Possono parimente essere collocati a riposo d'autorita' o riformati, gli ufficiali di qualsiasi grado, nonche' i sottufficiali e le guardie, che, pur non avendo raggiunto i prescritti limiti di eta', siano resi inabili a continuare il servizio per infermita', debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.

tolto: Il tempo del servizio che verra' prestato ai confini di terra, come sottufficiale o guardia del contingente attivo, e' computato in ogni caso con gli aumenti stabiliti dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

tolto: Agli ufficiali collocati a riposo puo' essere concesso di continuare a indossare la divisa del Corpo, con le norme che verranno stabilite dal regolamentoaggiunto: Gli ufficiali, cui spetterebbe la promozione per coprire i posti gia' resisi vacanti nel grado superiore, agli effetti dei limiti d'eta', sono considerati promessi al detto grado.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 luglio 1908, n. 427

    La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art36 · fonte del testo

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