Gli ufficiali della guardia di finanza e i marescialli comandanti di sezione rivestono la qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria, a sensi dell'articolo 57 del Codice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari in quanto si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza.
Testo vigente dal 1 agosto 1906
