[1]Il Corpo della guardia di finanza e' comandato da un generale dell'esercito attivo o proveniente dal Corpo stesso e si compone di:
[2]Ufficiali superiori:
[3]Colonnelli; Tenenti colonnelli; Maggiori.
[4]Ufficiali inferiori:
[5]Capitani; Tenenti \ Sottotenenti > subalterni.
[6]Sottufficiali:
[7]((Maresciallo maggiore » capo » ordinario)). Brigadieri; Sottobrigadieri.
[8]Guardie:
[9]Appuntati e guardie; Appuntati; Guardie; Allievi.
[10]In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1908, n. 427
1La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
L. 5 giugno 1913, n. 550
3La L. 5 giugno 1913, n. 550 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1913 e che l'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'esercizio finanziario 1913-914, per due terzi sul 1914-915 e per la totalita' sul 1915-916.
Testo vigente dal 8 luglio 1913
