Il fondo attuale della massa del Corpo e quello che verra' successivamente formandosi sara' investito in rendita consolidata 5 per cento intestata al detto fondo, meno quella parte che il Ministero delle finanze determinera' annualmente dover rimanere in deposito infruttifero presso la tesoreria ed a conto corrente colla Direzione generale del tesoro.
Testo vigente dal 1 agosto 1906
