[1]((L'amministrazione del fondo di massa della regia guardia di finanza sara' affidata ad un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal comandante generale del corpo, o in sua vece dal comandante in secondo, e composto di un capo divisione della Corte dei conti, di un capo divisione del Ministero del tesoro, di un capo divisione amministrativo del Ministero delle finanze di un comandante di legione, di un comandante di Circolo e di un comandante di tenenza della guardia di finanza)).
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1908, n. 427
1La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
Testo vigente dal 8 agosto 1908
