[1]Il frutto della rendita intestata alla massa, come all'articolo precedente, sara' erogato colle norme che verranno stabilite dal regolamento.
- a)in creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno, o in sussidi scolastici equivalenti, a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e militari di truppa della guardia di finanza;
- b)in sussidi straordinari ad ufficiali e individui di truppa in caso di eccezionale bisogno ed in sussidi vitalizi o di determinata durata alle loro vedove ed orfani, ed eccezionalmente, anche ai loro ascendenti;
- c)in doti alle figlie di sottufficiali, appuntati e guardie, in occasione di matrimonio;
[2]((d) in concessioni continuative o sussidi a individui del corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio, oppure riformati d'autorita', senza diritto a pensione, per infermita' o imperfezioni contratte in servizio));
- e)in premi straordinari ad individui del corpo, che piu' si distinguono, e che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri)).
Testo vigente dal 20 gennaio 1911
