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[1]Gli Istituti di previdenza ferroviari, di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132, possono investire una parte dei loro capitali, fino al limite massimo di 30 milioni, dandoli a mutuo all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al fine di acquistare o di costruire case economiche ad uso dei funzionari e agenti di cui all'art. 8 della presente legge.

[2]Sui capitali cosi' investiti sara' corrisposto l'interesse annuo del 4 per cento.

Testo in vigore dal 1 agosto 1907 al 2 maggio 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;553~art1 · fonte del testo

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