Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 maggio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli Istituti di previdenza ferroviari, di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132, possono investire una parte dei loro capitali, fino al limite massimo di 30 milioni, dandoli a mutuo all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al fine di acquistare o di costruire case economiche ad uso dei funzionari e agenti di cui all'art. 8 della presente legge.

[2]((Sui capitali cosi investiti sara' corrisposto l'interesse annuo del 3.75 per cento)).

Testo in vigore dal 2 maggio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 maggio 1911

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1907 al 2 maggio 1911. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Sui capitali tolto: cosi' aggiunto: cosi investiti sara' corrisposto l'interesse annuo del tolto: 4 aggiunto: 3.75 per cento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;553~art1 · fonte del testo

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