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[1]Ai redditi provenienti dai capitali prestati dagli Istituti di previdenza, ai termini del precedente articolo, sono applicabili le disposizioni dell'art. 61 della legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021.

[2]Le case economiche godono di tutti i benefici consentiti alle case popolari dalla legge 31 maggio 1903, n. 254, o da altre che venissero in seguito emanate.

Testo in vigore dal 1 agosto 1907 al 2 maggio 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;553~art2 · fonte del testo

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