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[1]Ai redditi provenienti dai capitali prestati dagli Istituti di previdenza, ai termini del precedente articolo, sono applicabili le disposizioni dell'art. 61 della legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021.
[2]Le case economiche godono di tutti i benefici consentiti alle case popolari dalla legge 31 maggio 1903, n. 254, o da altre che venissero in seguito emanate.
[3]((Ai contratti ed atti per la costruzione, l'acquisto e l'esercizio delle case suddette e' applicabile l'art. 35 della legge 7 luglio 1907, n. 429)).
Testo in vigore dal 2 maggio 1911 al 16 dicembre 2009
