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Una Commissione composta di due membri di ciascuno dei Comitati amministratori degli Istituti e sezioni di Istituto, nominati dai Comitati medesimi, stabilira' la ripartizione fra gli Istituti e sezioni d'Istituto dei capitali, di cui all'art. 1, da prestare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sopra sua richiesta, e deliberera' il passaggio del credito dall'uno all'altro Istituto, allorquando ad alcuno di essi per far fronte agli impegni verso i compartecipanti, sia necessario di dover realizzare in tutto o in parte il proprio capitale impiegato secondo la presente legge.

Testo in vigore dal 1 agosto 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;553~art3 · fonte del testo

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