Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Una Commissione composta di due membri di ciascuno dei Comitati amministratori degli Istituti e sezioni di Istituto, nominati dai Comitati medesimi, stabilira' la ripartizione fra gli Istituti e sezioni d'Istituto dei capitali, di cui all'art. 1, da prestare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sopra sua richiesta, e deliberera' il passaggio del credito dall'uno all'altro Istituto, allorquando ad alcuno di essi per far fronte agli impegni verso i compartecipanti, sia necessario di dover realizzare in tutto o in parte il proprio capitale impiegato secondo la presente legge.
Testo in vigore dal 1 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
