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[1]Il canone di affitto delle case deve comprendere la quota d'interesse ((...)), la quota delle riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie, l'ammontare delle imposte e sovraimposte, le spese d'amministrazione e quelle per illuminazione, acqua potabile a riscaldamento.
[2]L'Amministrazione ferroviaria dovra' tenere sempre una contabilita' separata degli introiti e delle spese per l'azienda delle case economiche.
Testo in vigore dal 2 maggio 1911 al 10 giugno 1923
