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[1]Per quanto concerne l'acquisto o la costruzione e la gestione delle case economiche saranno istituite una Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive compartimentali.

[2]Tanto la Commissione centrale, quanto ciascuna delle Commissioni compartimentali saranno composte di otto membri, dei quali cinque nominati dall'Amministrazione delle ferrovie e tre eletti dai ferrovieri iscritti agli Istituti di previdenza ed anche residenti nel compartimento se si tratti di Commissioni compartimentali.

[3]I membri delle Commissioni compartimentali non possono contemporaneamente essere membri della Commissione centrale.

[4]Le attribuzioni delle Commissioni centrale e compartimentali saranno determinate secondo le norme del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 1 agosto 1907 al 4 agosto 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;553~art7 · fonte del testo

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