Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1907 al 4 agosto 1912. Leggi il testo vigente →
[1]Per quanto concerne l'acquisto o la costruzione e la gestione delle case economiche saranno istituite una Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive compartimentali.
[2]Tanto la Commissione centrale, quanto ciascuna delle Commissioni compartimentali saranno composte di otto membri, dei quali cinque nominati dall'Amministrazione delle ferrovie e tre eletti dai ferrovieri iscritti agli Istituti di previdenza ed anche residenti nel compartimento se si tratti di Commissioni compartimentali.
[3]I membri delle Commissioni compartimentali non possono contemporaneamente essere membri della Commissione centrale.
[4]Le attribuzioni delle Commissioni centrale e compartimentali saranno determinate secondo le norme del regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 1 agosto 1907 al 4 agosto 1912
