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[1]((Per quanto concerne l'acquisto o la costruzione e la gestione delle case economiche saranno istituite una Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive compartimentali.
[2]Tanto la Commissione centrale, quanto ciascuna delle Commissioni compartimentali saranno composte del funzionario designato dall'Amministrazione a presiederla e di sette membri, dei quali quattro nominati dall'Amministrazione e tre in rappresentanza del personale.
[3]I rappresentanti del personale di cui all'art. 12 della legge 13 aprile 1911, n. 310, eleggono nel loro seno i tre membri della Commissione consultiva centrale; i delegati di ciascun compartimento per la elezione dei rappresentanti eleggono nel loro seno i tre della rispettiva Commissione compartimentale. Le elezioni saranno regolate da norme approvate con decreto del ministro dei lavori pubblici.
[4]I membri delle Commissioni compartimentali non possono contemporaneamente essere membri della Commissione centrale.
[5]Le attribuzioni delle Commissioni centrale e compartimentali saranno determinate secondo le norme del regolamento per l'esecuzione della presente legge)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728
2Il Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica sara' applicata non oltre il 30 giugno 1913.
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 26 maggio 1923
