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[1]((Le case economiche saranno date in affitto a ferrovieri in attivita' di servizio aventi stipendio o salario non superiore a L. 4800)).
[2]In caso di deficienza di domande da parte di detti ferrovieri, le case saranno date in affitto a ferrovieri pensionati o sussidiati, e in caso di deficienza di domande anche da questi ultimi, saranno date in affitto ad altre persone, con preferenza pero' agli impiegati in attivita' di servizio o pensionati di altre Amministrazioni dello Stato.
[3]Nel regolamento saranno stabiliti i criteri da seguire per graduare i titoli di preferenza degli aspiranti agli affitti nei casi indicati negli alinea precedenti.
Testo in vigore dal 23 settembre 1917 al 26 maggio 1918
