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[1]Le case economiche saranno date in affitto a ferrovieri in attivita' di servizio aventi stipendio o salario non superiore a L. 4

[2]In caso di deficienza di domande da parte di detti ferrovieri, le case saranno date in affitto a ferrovieri pensionati o sussidiati, e in caso di deficienza di domande anche da questi ultimi, saranno date in affitto ad altre persone, con preferenza pero' agli impiegati in attivita' di servizio o pensionati di altre Amministrazioni dello Stato.

[3]Nel regolamento saranno stabiliti i criteri da seguire per graduare i titoli di preferenza degli aspiranti agli affitti nei casi indicati negli alinea precedenti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 25 aprile 1918, n. 597

4

Il Decreto Luogotenenziale 25 aprile 1918, n. 597 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per la durata di applicazione del Nostro decreto 10 febbraio 1918, n. 107, sono elevati: a L. 5780 il limite massimo di stipendio o salario stabilito nel primo comma dell'art. 8 della legge 14 1uglio 1907, n. 553, modificato dall'art. 10 del decreto-legge 13 agosto 1917, n. 1393".

Testo in vigore dal 26 maggio 1918 al 24 dicembre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 1918

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1917 al 26 maggio 1918. 1 parola tolta.

Le case economiche saranno date in affitto a ferrovieri in attivita' di servizio aventi stipendio o salario non superiore a L. tolto: 4800.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 25 aprile 1918, n. 597

    Il Decreto Luogotenenziale 25 aprile 1918, n. 597 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per la durata di applicazione del Nostro decreto 10 febbraio 1918, n. 107, sono elevati: a L. 5780 il limite massimo di stipendio o salario stabilito nel primo comma dell'art. 8 della legge 14 1uglio 1907, n. 553, modificato dall'art. 10 del decreto-legge 13 agosto 1917, n. 1393".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;553~art8 · fonte del testo

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